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Modifica alla Direttiva Solvency II sul Volatility adjustment

È in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la modifica a Solvency II che cambia il meccanismo di calcolo del Volatility adjustment, correggendo uno dei valori soglia delle condizioni da soddisfare per attivare la componente nazionale.

L'aggiustamento nazionale, definito come differenza tra lo spread country corretto per il rischio e il doppio dello spread currency, si applicherà quando tale differenza è positiva e lo spread country è maggiore di 85 - e non più 100 - punti base, agevolando la sua attivazione.

Questa particolare misura dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 30 giugno 2020.