Hard Brexit, in G.U. le misure transitorie stabilite dal Governo Italiano
È già in vigore il Decreto Legge n. 22 del 25 marzo 2019 contenente le misure transitorie volte a garantire la stabilità finanziaria e la continuità operativa delle istituzioni finanziarie UK in Italia in caso di hard Brexit. Come già avvenuto in altri Paesi UE, il Decreto stabilisce che, in seguito a notifica all’autorità competente da effettuare entro 3 giorni lavorativi antecedenti la Brexit, i soggetti interessati potranno avvalersi di un regime transitorio di 18 mesi trascorsi i quali dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione per poter continuare a operare nel Belpaese. Si precisa inoltre che chi dovesse scegliere di cessare le proprie attività è tenuto a comunicare – nel termine di 15 giorni – a clienti, collaboratori e autorità competenti le iniziative adottate per garantire che ciò avvenga nella maniera più ordinata possibile.
Per quanto riguarda, in particolare, le imprese di assicurazione UK, il Decreto si prefigge di garantire continuità dei rapporti contrattuali e delle coperture in essere alla data di Brexit, fermo restando il divieto di stipulare nuovi contratti o rinnovare quelli esistenti. Le imprese dovranno, infine, presentare all’IVASS un piano d’azione entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto. Le stesse disposizioni si applicano agli intermediari, chiamati a chiudere i rapporti pendenti entro 6 mesi. Si prevede, per questi ultimi, la cancellazione dal RUI.