La responsabilità della banca in caso di smarrimento della carta bancomat.
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 16333 del 04.08.2016, torna sulla questione della responsabilità della banca in caso di prelievi “abusivi” da carta bancomat sottratta o smarrita. L’orientamento della Corte pone in evidenza la necessità di ripensare ai sistemi di allert presenti e alla gestione di anomalie.
Ed invero, ai sensi dell’art. 1176 c.c. comma 2:”Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”. Pertanto, la banca è tenuta ad adempiere tutte le obbligazioni assunte nei confronti della clientela con la diligenza particolarmente qualificata dell’accorto banchiere, parametro di riferimento ai fini dell’attività di esecuzione dei contratti bancari in senso stretto e di ogni altro atto od operazione “oggettivamente riferibile ai servizi contrattualmente forniti”.
Sul punto, nel caso di specie, la Corte rileva che qualora il cliente non osservi l’obbligo di denuncia tempestiva dell’avvenuto prelievo indebito per smarrimento o furto del bancomat, l’istituto di credito è comunque tenuto ad assumere tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del servizio, nonché ad evitare qualsiasi danno patrimoniale nei confronti del titolare della carta.
A seguire, la pronuncia testé riportata, che richiama la Sentenza n. 9888 del 13.05.2016, Cassazione Civile sez. I: “Ai fini della valutazione della responsabilità contrattuale della banca per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat trattenuta dallo sportello automatico, non può essere omessa, a fronte di un’esplicita richiesta della parte, la verifica dell’adozione da parte dell’istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza da eventuali manomissioni, nonostante l’intempestività della denuncia per avvenuta sottrazione da parte del cliente e le contrarie previsioni regolamentari; infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell’accorto banchiere”.