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Collaborazioni orizzontali. Il TAR del Lazio annulla alcune disposizioni del Regolamento IVASS

Il Tar Lazio, con la Sentenza del 23 giugno 2021 n. 7549, ha annullato alcune delle disposizioni del Regolamento IVASS 40/2018, introdotte con il Provvedimento IVASS 97/2020 ed entrate in vigore lo scorso 31 marzo 2021, accogliendo così le istanze del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (SNA).

In particolare, le disposizioni regolamentari annullate per effetto dell’accoglimento dell’impugnativa sono le seguenti:

  1. Il nuovo comma 4-bis aggiunto all’art. 42 del Reg. 40/2018 che richiede agli intermediari di comunicare alle rispettive imprese di assicurazione interessate l’avvenuta sottoscrizione di accordi di collaborazione orizzontale con altri intermediari per la distribuzione dei loro prodotti.
  2. Il secondo comma dell’art. 56 del Reg. 40/2018 nella parte in cui prevede in capo all’intermediario l’obbligo di pubblicare nell’ambito dell’elenco delle imprese di cui distribuisce i prodotti anche quelle con le quali ha rapporti di affari sulla base di una collaborazione orizzontale.
  3. Il nuovo comma 4-bis aggiunto all’art. 58 del Reg. 40/2018 che richiede al distributore di rilasciare al cliente, prima della sottoscrizione del contratto, un’apposita dichiarazione che attesti la coerenza del prodotto assicurativo offerto alle richieste ed esigenze del cliente.

Con riguardo agli obblighi di comunicazione e pubblicazione dell’esistenza di collaborazioni orizzontali, il Tar Lazio ha ritenuto le relative previsioni regolamentari affette da vizi sia procedurali che sostanziali.

Il Giudice amministrativo ha infatti ritenuto in primis che l’obbligo di comunicazione degli accordi orizzontali alle imprese di assicurazione interessate sia stato introdotto dall’Istituto di Vigilanza solo nel testo finale del Provv. 97/2020, senza essere oggetto di previo confronto con gli operatori, dunque senza il rispetto di procedure aperte e trasparenti ed in assenza delle specifiche garanzie partecipative normativamente previste per le procedure di pubblica consultazione.

Sotto il profilo sostanziale il suddetto obbligo è stato ritenuto poi sproporzionato in quanto non previsto da alcuna norma nazionale od europea oltre che in contrasto con la stessa norma primaria che ha introdotto nell’ordinamento la possibilità di stipulare accordi di collaborazione orizzontale (ovvero l’art. 22 D.L. 179/2012 conv. in L. 221/2012), che prevede un obbligo di disclosure unicamente nei confronti della clientela.

Parimenti la previsione della pubblicazione dell’elenco di tutte le imprese con le quali l’intermediario ha rapporti di affari in forza di collaborazioni orizzontali con altri intermediari rappresenta, ad avviso del Tar, un appesantimento burocratico incompatibile con la dichiarata finalità di semplificazione degli oneri informativi del Provv. 97/2020, che determina un eccesso di informazioni inutili e fuorvianti verso il cliente rispetto al rapporto concluso.

Con riferimento infine alla previsione della consegna, prima della sottoscrizione del contratto assicurativo, della dichiarazione di coerenza del prodotto offerto alle richieste ed esigenze del cliente, il Tar Lazio ha concluso per l’illegittimità dell’adempimento imposto che nulla aggiunge all’obbligo già gravante sul distributore ex art. 58 del Reg. 40 di vendere unicamente prodotti che siano coerenti con le predette richieste ed esigenze, né risulta giustificabile sotto il profilo della maggior tutela del contraente.

Il Tar Lazio ha dunque annullato alcune tra le più significative novità regolamentari che erano entrate in vigore lo scorso 31 marzo 2021.

L’IVASS non ha al momento pubblicato ancora nulla sul sito istituzionale. Staremo a vedere se intenderà proporre appello al Consiglio di Stato.